Regolamento
Art. 164
In vigore dal 8 mar 1901
I ricoveri per gravide o partorienti devono rispondere a tutte le esigenze dell'igiene e della cura delle ricoverate e sottostare alle condizioni prescritte dall' della legge per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, e degli del presente Regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-164