Regolamento

Art. 159

In vigore dal 8 mar 1901
L' ufficiale sanitario, avuta la denunzia di un caso di tubercolosi a sensi della lettera b dell', vigilerà perché siano prese le misure necessarie ad impedire la diffusione della malattia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-159

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