Regolamento

Art. 156

In vigore dal 8 mar 1901
Ogni animale, riconosciuto affetto da rabbia, deve essere immediatamente ucciso ed il cadavere reso innocuo secondo le istruzioni date dall'ufficiale sanitario. La località dove trovavasi l'animale sarà disinfettata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-156

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