Regolamento

Art. 154

In vigore dal 8 mar 1901
Ricevuta la denuncia di un caso, nell'uomo o negli animali, di carbonchio ematico, di morva o farcino o di rabbia, l'Autorità sanitaria dovrà rintracciarne l'origine e prendere tutti i provvedimenti di polizia sanitaria atti ad impedire il propagarsi del contagio.
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