Regolamento
Art. 154
In vigore dal 8 mar 1901
Ricevuta la denuncia di un caso, nell'uomo o negli animali, di carbonchio ematico, di morva o farcino o di rabbia, l'Autorità sanitaria dovrà rintracciarne l'origine e prendere tutti i provvedimenti di polizia sanitaria atti ad impedire il propagarsi del contagio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-154