Regolamento
Art. 151
In vigore dal 8 mar 1901
Presentandosi un caso sospetto di dette malattie esotiche, l'Autorità sanitaria, oltre all'adozione delle misure profilattiche, curerà di accertare la diagnosi della malattia con tutti i mezzi che saranno indicati in apposite istruzioni. Fino a che non venga escluso in modo assoluto il sospetto, le misure di profilassi devono essere le stesse che per i casi accertati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-151