RegolamentoTitolo V

Art. 146

In vigore dal 8 mar 1901
Ogni Comune, da sè o unito in consorzio con i Comuni vicini, deve avere a disposizione un locale convenientemente ubicato ed arredato per potervi in caso di urgenza isolare individui affetti da una malattia infettiva diffusiva, qualora non si possa o non si debba isolarli a domicilio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-146

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