Regolamento›Titolo V
Art. 145
In vigore dal 8 mar 1901
Ogni Comune deve senza preavviso far visitare dall'ufficiale sanitario, o da medici all'uopo delegati, tutte le scuole pubbliche e private almeno una volta al mese, in tempi ordinari e più spesso quando se ne presenti il bisogno.
Il medico deve verificare se vi siano alunni affetti da malattie attaccaticcie (malattie infettive, dermatosi, oftalmie contagiose) e ne prescriverà l'esclusione fino a guarigione.
I Comuni cureranno possibilmente che agli alunni affetti da oftalmie o da dermatosi contagiose, esclusi dalle scuole ordinarie, venga data l'istruzione in locali a parte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-145