Regolamento›Titolo V
Art. 143
In vigore dal 8 mar 1901
Tutte le scuole, i convitti, asili ed istituti di educazione ed istruzione in genere, dovranno essere disinfettate almeno una volta all'anno.
Le persone affette da malattie trasmissibili dovranno esserne immediatamente allontanate, quando non sia possibile un conveniente isolamento.
Dalle scuole e dagli asili saranno pure allontanati gl'insegnanti e gli alunni, che convivono con persone affette da malattie trasmissibili, quando, a giudizio dell'Autorità sanitaria, non sia stato provveduto a un conveniente isolamento.
La riammissione non potrà farsi se non trascorso il tempo che sarà prescritto dall'Autorità sanitaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-143