Regolamento›Titolo V
Art. 139
In vigore dal 8 mar 1901
È in facoltà dei Comuni di introdurre nei loro regolamenti d'igiene la disposizione che gli alberghi, le locande e le pensioni periodicamente, almeno una volta all'anno, siano assoggettati a generale ripulitura preceduta, occorrendo, da disinfezione.
Sono obbligatorie la generale disinfezione e ripulitura, almeno una volta l'anno, per gli ospedali, opifizi ed istituti in genere di cura o di ricovero, pubblici e privati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-139