RegolamentoTitolo V

Art. 139

In vigore dal 8 mar 1901
È in facoltà dei Comuni di introdurre nei loro regolamenti d'igiene la disposizione che gli alberghi, le locande e le pensioni periodicamente, almeno una volta all'anno, siano assoggettati a generale ripulitura preceduta, occorrendo, da disinfezione. Sono obbligatorie la generale disinfezione e ripulitura, almeno una volta l'anno, per gli ospedali, opifizi ed istituti in genere di cura o di ricovero, pubblici e privati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-139

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo