RegolamentoTitolo V

Art. 136

In vigore dal 8 mar 1901
È obbligatoria la disinfezione della biancheria, degli effetti letterecci e personali appartenenti agli infermi delle malattie infettive e diffusive, indicate dall' comma a e b. Potrà pure essere resa obbligatoria nei casi di cui ai comma d ed e dell'articolo stesso. La disinfezione dovrà eseguirsi preferibilmente nello stabilimento municipale dove esiste.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-136

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