Regolamento›Titolo V
Art. 136
In vigore dal 8 mar 1901
È obbligatoria la disinfezione della biancheria, degli effetti letterecci e personali appartenenti agli infermi delle malattie infettive e diffusive, indicate dall' comma a e b. Potrà pure essere resa obbligatoria nei casi di cui ai comma d ed e dell'articolo stesso. La disinfezione dovrà eseguirsi preferibilmente nello stabilimento municipale dove esiste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-136