Regolamento›Titolo V
Art. 133
In vigore dal 8 mar 1901
Il trasporto degli infermi di malattie indicate all' , lettera a, all' ospedale o al locale d'isolamento, dovrà eseguirsi con appositi carri o barelle che saranno volta per volta disinfettati.
Ove ciò non sia possibile ed il trasporto avvenga per mezzo di vettura pubblica, questa dovrà essere disinfettata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-133