Regolamento›Titolo V
Art. 132
In vigore dal 8 mar 1901
In tutti i casi di malattie infettive e diffusive, il medico curante dovrà dare alle persone, che assistono o avvicinano l'infermo, le istruzioni necessarie per impedire la propagazione del contagio.
Nei casi indicati nella lettera a dell', dovrà inoltre suggerire il conveniente isolamento dell'infermo e delle persone che lo assistono, e, all' occorrenza, richiedere dal Comune il trasporto del malato in locali d'isolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-132