RegolamentoTitolo V

Art. 129

In vigore dal 24 lug 1925
Agli effetti dell' della legge 22 dicembre 1888 è obbligatoria per i medici la denuncia delle seguenti malattie: a) il morbillo, la scarlattina, il vajuolo e vaioloide, il tifo addominale, il tifo petecchiale, la difterite e crup, la febbre puerperale, il colera, la febbre gialla, la peste bubbonica ed altre malattie diffusive o sospette di esserlo che venissero indicate dall'Autorità sanitaria con speciali ordinanze; b) la tubercolosi polmonare: 1° negli ospizi di mendicità o di invalidi, negli orfanotrofi, nelle carceri, negli alberghi, nei convitti, scuole e conventi; 2° nei brefotrofi, ospedali e case di salute; 3° nelle latterie e vaccherie; 4° dovunque, in seguito alla morte o a cambiamento d'alloggio dell'infermo; c) la malaria; d) la sifilide trasmessa per baliatico mercenario; e) i casi di rabbia od anche di semplici morsicature inferte da animali rabidi o sospetti di esserlo; ed i casi di carbonchio, morva o farcino nell'uomo. L'Autorità sanitaria potrà, con speciale ordinanza, rendere obbligatoria anche per gli albergatori od affittacamere la denunzia di una o più delle suidicate malattie.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 24 maggio 1925, n. 1102 ha disposto (con l'art. 15, commi 1 e 2) che "A modifica di quanto prescrive nell'ultimo comma l'articolo 129 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, i direttori di alberghi dovranno denunziare subito all'ufficio locale d'igiene, per gli accertamenti e i provvedimenti del caso, qualsiasi infermita' degli ospiti e del personale di servizio che dia luogo a sospetti circa la natura contagiosa. I trasgressori saranno puniti ai termini dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-129

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo