Regolamento›Titolo V
Art. 134
In vigore dal 8 mar 1901
Quando si tratti di una malattia esotica diffusiva (colera, peste, febbre gialla), l'Autorità sanitaria dovrà provvedere d' ufficio, valendosi delle facoltà concessele dagli della legge comunale, all'isolamento del malato e delle persone che hanno avuto contatto con esso, nel modo che crederà più opportuno e finché non sia scomparso ogni pericolo di contagio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-134