Regolamento›Titolo V
Art. 137
In vigore dal 8 mar 1901
È pure obbligatoria la disinfezione delle abitazioni dei malati di malattie infettive indicate nell', comma a e b. Essa sarà limitata alla camera del malato o anche estesa a tutta l'abitazione secondo che l'Autorità sanitaria sarà per prescrivere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-137