RegolamentoTitolo V

Art. 138

In vigore dal 8 mar 1901
Il trasporto degli oggetti infetti allo stabilimento di disinfezione dovrà farsi con carri o recipienti speciali adibiti esclusivamente a quest'uso, chiusi e facilmente disinfettabili, forniti dal Comune. Gli oggetti da trasportarsi saranno in tutti i casi avvolti in panni bagnati in una soluzione disinfettante. Se in via eccezionale si usassero carri comuni, questi dovranno, dopo il trasporto, essere disinfettati. Tanto il trasporto degli oggetti, quanto le disinfezioni degli oggetti e delle case, ordinate dall'Autorità, saranno gratuite. Quando siano richieste dai privati, il Comune potrà farsi rimborsare, in base ad una tariffa stabilita, le spese incontrate per queste operazioni sempre che non si tratti di persone iscritte nell'elenco dei poveri. Sarà permesso agli interessati di eseguire i trasporti e le disinfezioni direttamente a loro cura e spesa, ma sotto la direzione e vigilanza dell'Ufficio sanitario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-138

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