Regolamento›Titolo V
Art. 135
In vigore dal 8 mar 1901
Sarà sempre in facoltà dell'Autorità sanitaria di provvedere d'ufficio all'esecuzione delle norme profilattiche indicate nel presente Regolamento e di tutte quelle altre, che riterrà necessarie per impedire la diffusione di singole malattie infettive.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-135