Regolamento›Titolo V
Art. 130
In vigore dal 8 mar 1901
Nella denuncia dovrà essere indicato:
a) il nome e cognome, l'età, l'abitazione e la provenienza dell'infermo, e possibilmente anche il giorno in cui incominciò la malattia;
b) la diagnosi della malattia;
c) tutte le osservazioni che il medico crederà di fare per norma dell'Ufficio sanitario;
d) le misure dal medico adottate per prevenire la diffusione della malattia.
I Comuni sono obbligati a fornire gratuitamente, ai medici esercenti, i moduli stampati per la denuncia delle malattie infettive, secondo il tipo che sarà dato dal Ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-130