Regolamento›Titolo IV
Art. 126
In vigore dal 8 mar 1901
È vietato, negli spacci di sostanze alimentari, di avvolgere queste sostanze con carta usata, stampata o preparata con gesso, allume, barite, od altra materia che si presti a frode nel peso, ovvero colorata con sostanze nocive o che ceda facilmente il colore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-126