Regolamento›Titolo IV
Art. 121
In vigore dal 8 mar 1901
Nessuno può vendere, ritenere per vendere o somministrare come compenso ai propri dipendenti, birra fabbricata con altra materia prima che non sia il malto d'orzo o di altri cereali, il luppolo, il lievito o fermenti selezionati, colorata con materia diversa da quella che proviene dal malto torrefatto; nonché birra in cui sieno state aggiunte per chiarirla, conservarla o per altro scopo, sostanze estranee e nocive, quali i solfiti, l'acido salicilico, l'acido borico, l'acido ossalico e la glicerina.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-121