Regolamento›Titolo IV
Art. 116
In vigore dal 8 mar 1901
Non è permessa la vendita della selvaggina che non presenti le tracce dell'avvenuta uccisione e quella da pelo è soggetta a vigilanza sanitaria analogamente agli animali da macello.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-116