Regolamento›Titolo IV
Art. 113
In vigore dal 8 mar 1901
L'Autorità sanitaria comunale è tenuta a far accertare frequentemente, e coi mezzi scientifici più sicuri, quando occorra, le condizioni sanitarie degli animali destinati alla produzione del latte nelle vaccherie o stalle dove di questo si fa smercio.
Il Sindaco, su proposta dell'ufficiale sanitario, potrà ordinare l'isolamento delle bestie malate e vietare l'uso del loro latte a scopo alimentare.
Tale divieto dovrà sempre disporsi per il latte proveniente da vaccherie o stalle dove siansi sviluppati casi di malattia infettiva degli animali o dell'uomo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-113