RegolamentoTitolo IV

Art. 112

In vigore dal 8 mar 1901
L'introduzione in un Comune della carne fresca macellata altrove, e destinata agli spacci pubblici e stabilimenti industriali, sarà soggetta all' osservanza delle seguenti condizioni: a) che i pezzi siano marcati con un timbro speciale dall'Autorità del luogo di provenienza; b) che siano muniti d'un certificato vidimato dalla stessa Autorità municipale ed in cui dichiarisi che i pezzi marcati col bollo speciale, ivi descritto, appartengono ad animale stato macellato nelle condizioni di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-112

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