Regolamento›Titolo IV
Art. 111
In vigore dal 8 mar 1901
Si ammettono al consumo le carni degli animali trovati affetti da tubercolosi in modo del tutto circoscritto ed in buono stato di nutrizione. Però nei casi che la malattia, pur essendo limitata ad un organo, si riscontri in esso grave e diffusa, le carni non possono essere destinate ad uso alimentare se non previa bollitura prolungata per non meno di mezz'ora. La bollitura deve essere eseguita sotto il controllo dell'Autorità sanitaria e dopo distaccate le parti malate, nonché i visceri, che vanno in totalità distrutti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-111