Regolamento›Titolo IV
Art. 108
In vigore dal 8 mar 1901
Si considerano adulterati, anche se giudicati non nocivi, i prodotti alimentari e le bevande non rispondenti per natura, sostanza e qualità, alla denominazione con la quale sono designati o richiesti; come pure i prodotti alimentari e le bevande che sieno stati o spogliati in parte delle proprie materie nutrienti o mescolati a materie di qualità inferiore o comunque trattati in modo da variarne la composizione naturale (*).
La vendita degli alimenti e delle bevande, così modificate, sarà permessa quando portino scritta in modo evidente l'indicazione delle modificazioni subite.
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(*) Per il commercio del burro artificiale provvedono la legge 19 luglio 1894, n. 3561, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 10 settembre 1895, n. 625.
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