Regolamento›Titolo IV
Art. 107
In vigore dal 8 mar 1901
À termini dell' della legge, nessuno può vendere, ritenere per vendere o somministrare per compenso ai propri dipendenti:
a) le carni di qualunque animale morto per malattia od ucciso a cagione di malattia, nel quale ultimo caso però saranno osservate le norme dell' del presente Regolamento;
b) il latte e suoi derivati, quando provengano da animali colpiti dalle infermità di cui all';
c) i pesci uccisi con sostanze narcotiche od altrimenti nocive, o pescati in acque luride;
d) i semi e le farine e relativi composti di cereali e leguminose invasi da parassiti od in qualunque altro modo guasti, i tuberi colpiti da malattia o germoglianti, gli erbaggi coltivati con concimi infetti;
e) i cibi e le bevande alterati con sostanze eterogenee od artificialmente colorati a scopo d'imitarne ed aumentarne il colore naturale, salve per la vendita degli spiriti le norme contenute nel regolamento approvato con Real decreto 26 febbraio 1890, n. 6653, per l'applicazione delle disposizioni di carattere igienico contenute nella legge sugli spiriti (Testo unico approvato con Real decreto 29 agosto 1889, n. 6538, [Serie 3ª]);
f) ed, in genere, qualunque prodotto alimentare che, o per la sua sostanza o perché in modo anormale preparato, possa riuscire dannoso alla salute di chi ne usa, o che presenti segni di decomposizione anche solo incipiente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-107