Regolamento›Titolo III
Art. 105
In vigore dal 8 mar 1901
Ricevuto l'avviso dell'apertura d'una nuova fabbrica o manifattura compresa nel sopraindicato elenco, il Prefetto parteciperà tale avviso alla Giunta comunale del luogo ove la nuova fabbrica o manifattura deve aprirsi. La Giunta, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, stabilirà a quale classe quella appartiene e se sono state osservate le disposizioni dell' della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-105