Regolamento›Titolo III
Art. 102
In vigore dal 8 mar 1901
In base all'elenco compilato dal Consiglio Superiore di Sanità, giusta l' della legge, delle manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri o possono riuscire in altro modo dannose alla salute degli abitanti, la Giunta municipale dovrà, a richiesta dell'ufficiale sanitario, procedere alla classificazione dei predetti Stabilimenti in attività nel territorio comunale e determinare se quelli compresi nella prima classe siano sufficientemente isolati nelle campagne, e lontani dalle abitazioni (salva l'eccezione fatta dall' della legge, 1° capoverso), e se per gli altri siano adottate cautele speciali necessarie ad evitare nocumento al vicinato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-102