Regolamento›Titolo III
Art. 97
In vigore dal 8 mar 1901
Nei regolamenti locali d'igiene in esecuzione degli della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, saranno indicate in capitoli distinti le norme per il risanamento del sottosuolo, nonché quelle per la costruzione e le condizioni igieniche delle case, siano agglomerate o sparse nella campagna.
I regolamenti locali d'igiene si uniformeranno, per quanto sarà possibile, alle istruzioni tecnico-igieniche emanate dal Ministero dell'Interno sull'igiene del suolo e dell'abitato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-97