Regolamento›Titolo III
Art. 96
In vigore dal 8 mar 1901
I ricorsi al Prefetto ed al Ministro contro gli ordini di chiusura dei predetti Stabilimenti o di remo-zione degli indicati depositi avranno effetto sospensivo, salvo il disposto degli della legge comunale e provinciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-96