Regolamento›Titolo III
Art. 91
In vigore dal 8 mar 1901
L'edilizia e la pulizia stradale devono essere oggetto di speciale vigilanza da parte dell'Autorità sanitaria, e saranno dovunque proibiti:
a) gli scarichi di materie luride e liquidi di rifiuto domestici e industriali sul suolo pubblico che sia delimitato da abitazioni;
b) i depositi sulle strade e presso gli edifici abitabili, di rifiuti, di immondezze, di materie in putrefazione, di prodotti chimici e oggetti nauseanti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-91