RegolamentoTitolo III

Art. 95

In vigore dal 30 gen 1924
L' ordine emanato dalla Giunta sarà dal messo comunale notificato agli interessati; i quali, entro il termine di un mese dalla data della notificazione, possono ricorrere al Prefetto che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario. Contro il decreto del Prefetto, salvo il disposto dell' della legge 1 maggio 1890, è ammesso il ricorso nel termine di un mese al Ministro dell'Interno che provvede, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 ha disposto (con l'art. 82, comma 1) che sono demandati al Sottoprefetto i provvedimenti del Prefetto, indicati nel presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 90, comma 2) che "Le disposizioni con le quali il presente decreto deferisce al Sottoprefetto nuove attribuzioni in materia tecnico-sanitaria avranno effetto a misura che sara' attuata l'organizzazione sanitaria circondariale, la quale dovra' essere completata non oltre il 31 dicembre 1924".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-95

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