Regolamento›Titolo III
Art. 90
In vigore dal 8 mar 1901
Le opere di ampliamento, diradamento e sistemazione generale degli aggregati urbani non saranno permesse che dietro parere favorevole dell'Autorità sanitaria provinciale sui relativi disegni e piani regolatori, i quali debbono rispondere alle norme contenute nel comma a dell'articolo precedente, e alle condizioni igieniche circa l'orientazione, l'ampiezza e struttura delle strade e piazze, la disposizione delle opere di fognatura, il rapporto dell'area fabbricabile a quella da lasciare scoperta, ecc.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-90