Regolamento›Titolo III
Art. 89
In vigore dal 8 mar 1901
Spetta ai regolamenti locali d'igiene di indicare:
a) le norme dirette ad assicurare la salubrità delle abitazioni, così nell'aggregato urbano, come nella campagna, per quanto riguarda l'ubicazione e la orientazione, le condizioni di agglomeramento di aerazione e illuminazione, l'ampiezza delle stanze e dei cortili, la difesa dall'umidità del suolo, dalle intemperie e dagli eccessi di temperatura, la provvista dell'acqua, la fognatura domestica e lo smaltimento delle immondizie, la regolare funzione dei focolari ed apparecchi di riscaldamento, l'abitabilità dei pianterreni e delle soffitte, ecc.
b) le norme particolari da soddisfare per il permesso di abitabilità delle case nuove in esecuzione degli della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-89