Regolamento›Titolo II
Art. 84
In vigore dal 31 gen 1929
La scelta dell'ubicazione ed i progetti di nuovi ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero di case o pensioni per gestanti, nonché gli ampliamenti degli esistenti, dovranno, prima di essere adottati, ottenere l'approvazione del prefetto, sentito, per quanto riguarda l'igiene, il medico provinciale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-84