RegolamentoTitolo II

Art. 84

In vigore dal 31 gen 1929
La scelta dell'ubicazione ed i progetti di nuovi ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero di case o pensioni per gestanti, nonché gli ampliamenti degli esistenti, dovranno, prima di essere adottati, ottenere l'approvazione del prefetto, sentito, per quanto riguarda l'igiene, il medico provinciale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-84

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