Regolamento›Titolo II
Art. 81
In vigore dal 8 mar 1901
I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere veleni e coloro che per l'esercizio dell'arte o professione loro ne fanno uso, dovranno conservare personalmente la chiave dell'armadio in cui, per disposizione dell' della legge, i veleni stanno rinchiusi, e consegnarla ai propri commessi o rappresentanti unicamente sotto la propria responsabilità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-81