Regolamento›Titolo II
Art. 83
In vigore dal 31 gen 1929
Chiunque intende aprire o mantenere in esercizio ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ovvero case o pensioni per gestanti, ne fa domanda al prefetto, corredandola con la dichiarazione scritta di un dottore in medicina e chirurgia, che assume la direzione tecnica dell'istituto che si intende aprire o mantenere in esercizio. La dichiarazione è controfirmata per accettazione dal richiedente e vidimata dal podestà.
Per esercizio di istituti di cura, agli effetti del presente articolo, si intende anche il trasporto di malati e feriti.
Il prefetto, sentito il medico provinciale e previi gli accertamenti del caso da farsi a spese del richiedente, provvede con proprio decreto che sarà notificato all'interessato a mezzo del podestà.
Il decreto di autorizzazione conterrà le indicazioni e prescrizioni opportune caso per caso, e, per gli istituti o case di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, ovvero per le case o pensioni per gestanti, l'obbligo di tenere il registro dei parti e quello degli aborti, prescritto dal regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici, di cui al precedente .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-83