RegolamentoTitolo II

Art. 87

In vigore dal 8 mar 1901
Tutti gli stabilimenti sanitari pubblici e privati, qualunque ne sia la specie, dovranno avere un regolamento proprio sul servizio igienico e sanitario. L' approvazione di questi regolamenti è deferita al Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di Sanità.
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