Regolamento›Titolo II
Art. 87
In vigore dal 8 mar 1901
Tutti gli stabilimenti sanitari pubblici e privati, qualunque ne sia la specie, dovranno avere un regolamento proprio sul servizio igienico e sanitario.
L' approvazione di questi regolamenti è deferita al Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di Sanità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-87