Regolamento›Titolo III
Art. 92
In vigore dal 30 gen 1924
Nelle Provincie ove si esercita la macerazione del lino, della canapa ed in genere delle piante tessili, i Comuni (in esecuzione dell' della legge) dovranno con apposito regolamento o in capitoli distinti del regolamento locale d'igiene, indicare in quali luoghi ed a quali distanze dalle abitazioni, la macerazione sarà permessa, e stabilire tutte quelle altre cautele che possono essere richieste dalle particolari condizioni locali, affine di impedire la formazione di fondi malarici e l'inquinamento delle correnti d'acqua destinate agli usi domestici.
Qualora i Comuni non osservino le prescrizioni di questo articolo, provvederà di ufficio il Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di Sanità.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 ha disposto (con l'art. 82, comma 1) che sono demandati al Sottoprefetto i provvedimenti del Prefetto, indicati nel presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 90, comma 2) che "Le disposizioni con le quali il presente decreto deferisce al Sottoprefetto nuove attribuzioni in materia tecnico-sanitaria avranno effetto a misura che sara' attuata l'organizzazione sanitaria circondariale, la quale dovra' essere completata non oltre il 31 dicembre 1924".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-92