Regolamento›Titolo III
Art. 94
In vigore dal 8 mar 1901
Spetta alla Giunta comunale, sovra proposta dell'ufficiale sanitario, di ordinare la chiusura dei predetti Stabilimenti e l'allontanamento dei depositi insalubri o pericolosi, salve nei casi di urgenza le facoltà attribuite al Sindaco dall' della legge comunale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-94