RegolamentoTitolo III

Art. 99

In vigore dal 8 mar 1901
Il rifiuto del Sindaco di autorizzare che una casa di nuova costruzione od in parte rifatta sia abitata, dev'essere per mezzo del Messo comunale notificato agli interessati. Costoro, salvo il disposto dell', n. 5, della legge 1° maggio 1890, potranno entro il termine di un mese dalla data della notificazione dell'ordinanza del Sindaco ricorrere al Prefetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-99

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