Regolamento›Titolo III
Art. 100
In vigore dal 8 mar 1901
Le norme indicate nell'articolo precedente per la facoltà ed il termine del ricorso al Prefetto, si applicano alla dichiarazione fatta dal Sindaco di inabitabilità ed all'ordine da lui dato di chiusura d'una casa o parte della medesima.
Però in questo caso il ricorso avrà effetto sospensivo, eccetto quando sia fatta facoltà al Sindaco di provvedere d'urgenza a termine dell' della legge comunale e provinciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-100