Art. 100
RegolamentoTitolo III

Art. 100

138 / 194
In vigore dal 8 mar 1901
Le norme indicate nell'articolo precedente per la facoltà ed il termine del ricorso al Prefetto, si applicano alla dichiarazione fatta dal Sindaco di inabitabilità ed all'ordine da lui dato di chiusura d'una casa o parte della medesima. Però in questo caso il ricorso avrà effetto sospensivo, eccetto quando sia fatta facoltà al Sindaco di provvedere d'urgenza a termine dell' della legge comunale e provinciale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-100