Regolamento›Titolo III
Art. 101
In vigore dal 8 mar 1901
L'elenco delle manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri o possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, compilato dal Consiglio superiore di sanità in esecuzione dell' delle legge, sarà riveduto dallo stesso Consiglio, ordinariamente, ogni triennio o, straordinariamente, su richiesta dell'Ufficio sanitario del Ministero dell'Interno, per introdurvi le aggiunte e le modificazioni che possono essere resi necessari da impianti di nuovo industrie o da cambiamenti di metodi di fabbricazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-101