Regolamento›Titolo III
Art. 106
In vigore dal 8 mar 1901
Per l'approvazione dei piani regolatori edilizi e di ampliamento dei Comuni, dei piani particolareggiati di esecuzione delle altre opere dichiarate o da dichiararsi di pubblica utilità, dei progetti di costruzione dei pubblici edifizi e dei regolamenti di edilizia sarà sentito il Consiglio provinciale di sanità in tutto quanto può interessare la pubblica igiene.
Per le opere contemplate dall' della legge 25 giugno 1865, n. 2359, o che interessino più Provincie, in luogo del parere di detto Consiglio, verrà richiesto quello del Consiglio Superiore di Sanità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-106