RegolamentoTitolo IV

Art. 110

In vigore dal 8 mar 1901
Le carni degli animali colpiti da rabbia, da affezioni morvo-farcinose, da carbonchio, o da altra malattia contagiosa per l'uomo, non potranno essere adoperate a scopo alimentare; esse dovranno sempre essere infossate oppure cremate o sterilizzate negli adatti apparecchi. Ove si proceda allo infossamento, questo dovrà essere fatto alla profondità di almeno due metri, previe molteplici incisioni della pelle ed aspersione di petrolio o copertura con strato di calce viva o con tutte le altre cautele che saranno prescritte dalla Autorità sanitaria. Le carni degli animali morti per tifo bovino (peste bovina) o per altra malattia infettiva, per esaurimento, per maltrattamenti e strapazzi di viaggio, quelle degli animali colpiti da febbre puerperale, da tetano, da metro-peritonite, da pioemia, da saproemia, da septicoemia, da cancro diffuso, da itterizia grave, da cachessia ittero-verminosa, da difterite, da mal rossino, da pneumoenterite e colera (suini), da trichina, da panicatura grave, da tubercolosi e actinomicosi diffuse, da idropisia, da affezioni gravi dei reni o da calcoli della vescica e dell'uretra, quando in questi ultimi casi sia avvenuto l'intossicamento uremico ed ammoniemico del sangue; nonché le carni degli animali morti in seguito ad avvelenamento e di quelli le cui carni abbiano acquistato cattivo odore e sapore per l'uso continuato di medicamenti, non potranno essere usufruite che a scopo industriale, non mai alimentare. Gli animali affetti da afta epizootica, pleuropolmonite essudativa, vaiuolo ovino, agalassia (pecore), diarrea (vitelli), i quali siano stati uccisi per ordine del veterinario, possono essere ammessi al consumo, se siano a ciò riconosciuti adatti, previa ispezione sanitaria. Gli animali morti od uccisi in seguito a traumatismi accidentali, meteorismo, fulmine ecc., sono utilizzabili a scopo alimentare previa visita veterinaria. Le carni contemplate nei due comma precedenti, al pari di quelle di animali che siano stati alimentati con fieno greco (trigonella foenum grecum), saranno vendute nelle basse macellerie. Le carni ed il grasso dei suini affetti da panicatura leggiera non potranno smerciarsi ad uso alimentare, se non previa cottura prolungata da eseguirsi in locali adatti nei pubblici macelli od in altro luogo sotto l'immediata vigilanza dell'Autorità sanitaria municipale. In tutti i casi in cui i singoli visceri si riconoscano colpiti in modo del tutto circoscritto da una malattia o da parassiti, saranno distrutti e potrà permettersi l'uso alimentare delle rimanenti carni.
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