RegolamentoTitolo IV

Art. 114

In vigore dal 30 gen 1920
È vietato vendere, ritenere per vendere e somministrare per compenso ai dipendenti: a) il colostro; b) il latte di animali affetti da malattia alle mammelle; c) il latte degli animali colpiti da febbre aftosa, tubercolosi, vaiuolo, carbonchio, pleuropneumonite essudativa, infezione setticemica, idrofobia, itterizia, dissenteria o da altra malattia capace di alterare la natura del latte; d) il latte degli animali alimentati con foraggi velenosi, alterati o capaci di dare al latte cattivo odore o sapore, o comunque trattati con sostanze tossiche di azione generale; e) il latte azzurro, rosso, amaro, vischioso, putrido o con colore, odore o sapore anormale; il latte che contenga tracce evidenti di sterco, o comunque sudicio; f) il latte inacidito o che coaguli coll'acido carbonico o con l'ebollizione; g) il latte al quale si sieno aggiunte sostanze estranee per conservarlo o correggerne i difetti. È fatta eccezione per il latte condensato cui è permesso aggiungere dello zucchero; h) il latte annacquato o comunque sofisticato. Si considererà come annacquato il latte che contenga una quantità di grasso e di residuo magro inferiore ai limiti stabiliti dai regolamenti locali d'igiene in base a molte prove di stalla.

Note all'articolo

  • Il Decreto Luogotenenziale 16 febbraio 1919, n. 339 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Ai sensi e per gli effetti del precedente articolo e degli altri articoli 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636 e 114 del regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, e' da considerarsi adulterato il latte rigenerato per diluizione di quello condensato, il quale contenga meno del 3 % di sostanza grassa".
  • Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 ha disposto (con l'art. 61, comma 1) che "Ai sensi e per gli effetti degli articoli 114 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1" agosto 1907, n. 636 e 114 del regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, e' da considerarsi adulterato il latte rigenerato per diluizione di quello condensato, il quale contenga meno del tre per cento di sostanza grassa".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-114

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