Regolamento›Titolo IV
Art. 119
In vigore dal 8 mar 1901
È vietata in ogni tempo la lavatura degli erbaggi e delle verdure in acque esposte a inquinamento o comunque sospette di contenere materiali luridi, fortemente inquinate da materie luride e dovunque in vicinanza degli sbocchi delle fogne cittadine.
È vietata la pesca in fossi di scolo, stagni o canali fortemente inquinati da materie luride e dovunque in vicinanza degli sbocchi delle fogne cittadine.
L' Autorità sanitaria locale determinerà a quale distanza dagli sbocchi luridi sia permessa la pesca in genere e l'allevamento e i depositi di ostriche, mitili e simili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-119