RegolamentoTitolo IV

Art. 124

In vigore dal 8 mar 1901
È vietato lo smercio delle acque minerali, naturali, le cui fonti non sieno sistemate in modo da tenerle al coperto da accidentali inquinamenti. Queste acque non devono essere messe in commercio, se non condizionate in maniera atta a conservarne le proprietà e la purezza originarie. Saranno proibite: la fabbricazione e lo smercio delle acque minerali o gasose artificiali, la cui preparazione sia fatta con acque non pure o seguendo processi capaci di comunicare proprietà nocive.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-124

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