Regolamento›Titolo IV
Art. 123
In vigore dal 8 mar 1901
Il ghiaccio artificiale e naturale messo in vendita per uso alimentare non dovrà mai provenire da acqua impura od esposta ad inquinamenti. Il ghiaccio e l'acqua, quando ne sia fatta vendita per uso alimentare, sono considerati come bevande agli effetti dell' della legge.
Sarà indicato con appossito cartello il ghiaccio che si vende per uso industriale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-123